Concessione del patrocinio

(Regolamento dell'Amministrazione)
  • Servizio attivo
Procedimento di concessione del patrocinio

A chi è rivolto

In base alle disposizioni vigenti, relativamente alla finestra elettorale in corso, non possono essere concessi patrocini fino alla data del 24 giugno 2024, e a tutte le richieste pendenti che riguardino iniziative successive, potrà essere concesso il patrocinio solo a far data dal 25 giugno p.v

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

La domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'iniziativa.

La domanda può essere presentata per via telematica, autenticandosi con un sistema di identità digitale (SPID, CNS, CIE). 
In alternativa è possibile scaricare il PDF del modulo per una presentazione cartacea. Il modulo cartaceo può essere trasmesso all'ente via mail a uno dei seguenti indirizzi: 

accompagnato dal documento di identità del dichiarante. 

Se il procedimento amministrativo si conclude positivamente, l'ufficio competente invia la lettera di concessione di patrocinio firmata dal Sindaco o da un suo delegato. 

Domanda di concessione del patrocinio
Copia del documento d'identità
Relazione dettagliata delle opere

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene una concessione.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Tempo libero
  • Sport
  • Patrimonio culturale
Categorie:
  • Cultura e tempo libero
Ultimo aggiornamento: 09/05/2024 12:48.07