A chi è rivolto
L’obbligo della comunicazione trimestrale dei pernottamenti riguarda tutti i gestori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aperto, nonché delle strutture di locazione turistica situate nel territorio del Comune di Lucca registrati per l’Imposta di Soggiorno (Responsabili d’Imposta).
La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ci siano stati pernottamenti nel trimestre.
La comunicazione deve essere effettuata - anche nel caso in cui non ci siano stati pernottamenti nel trimestre - entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:
- entro il 15 aprile per il I trimestre (gennaio-marzo)
- entro il 15 luglio per il II trimestre (aprile-giugno)
- entro il 15 ottobre per il III trimestre (luglio-settembre)
- entro il 15 gennaio per il IV trimestre (ottobre-dicembre).