Trascrivere atti di stato civile formati all'estero

Descrizione

Trascrivere atti di stato civile formati all'estero

È possibile chiedere la trascrizione di un atto di stato civile formato all'estero. 

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere al Comune di residenza di trascrivere i propri atti di stato civile formati all'estero (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 19). Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile può rilasciare esclusivamente copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 19, com. 3).

I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, devono comunicare al competente Consolato italiano i propri eventi di stato civile avvenuti in territorio straniero. È poi compito dell'autorità diplomatica o consolare trasmettere questi atti al Comune italiano di competenza per trascriverli nei registri di stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 17).

Qualunque cittadino italiano che possieda un atto di stato civile formato all'estero può comunque chiederne direttamente la sua trascrizione in qualunque momento. In questo caso occorre presentare apposita domanda all'ufficio di stato civile che verificherà la validità dell'atto (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 12, com. 11).

Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 18).

In Comune di Lucca …

I documenti rilasciati dagli stati dell’Unione Europea che hanno aderito all'accordo di Parigi sono esenti da legalizzazione, mentre i documenti rilasciati all’estero dai paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja sono sottoposti alla forma semplificata delle apostille. 

Le apostille sono timbrature che attestano l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità che ha rilasciato il documento. 
Inoltre, i documenti esenti da legalizzazione o sui quali sia stata apposta l'apostilla possono essere tradotti all’estero da un traduttore ufficiale, riconosciuto dallo stato di appartenenza o in Italia con traduzione giurata.